| reato : fatto illecito penale
commissivo o omissivo (art. 39 c.p.). Art. 42 c.p., comma I : "Nessuno
puo' essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come
reato, se non l'ha commessa con coscienza e volonta'" |
delitto (maggiore gravità), previsto
come tale nel libro II del Codice Penale. Art. 42 c.p., comma II : "Nessuno
puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se
non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale
o colposo espressamente preveduti dalla legge"
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delitto politico commesso all'estero (art. 8 c.p.)
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delitto comune del cittadino all'estero (art. 9 c.p.)
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delitto comune dello straniero all'estero (art. 10 c.p.)
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delitto tentato (art. 56 c.p.)
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multa
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reclusione
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